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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222

Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  31-1-2012

Art. 6

Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero, nel mese di maggio, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari di università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, non hanno manifestato l'indisponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di otto unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell'ambito della lista così integrata.
7. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia.
Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge. L'ANVUR assicura, altresì, la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.
8. È fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di più di una commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito del Ministero.
Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), è pubblicato nella Gazz.
Uff. 27 maggio 2010, n. 122, S.O.
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della citata legge, n. 240 del 2010, si veda nelle note all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 16, comma 3, lettera h), della citata legge n. 240 del 2010, riporta:
«h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza.».