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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (10G0098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-2017
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Art. 3

Attività, criteri e metodi
1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:
a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;
b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;
e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonché per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;
f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;
g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;
h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;
i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.
((i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo))
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2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
b) la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari;
c) l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;
d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione;
e) l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione;
f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.
3. Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.
4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché di altre strutture universitarie e di ricerca.