stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 29

Licenza ordinaria
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.
Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 55, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è il seguente:
«Art. 55 (Licenza ordinaria). - 1. La disciplina dell'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.».
- Il testo dell'art. 14, comma 5, della citata legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:
«5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.».
- Il testo dell'art. 47, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è il seguente:
«2. La durata della licenza ordinaria è di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio è di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.».