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LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 14


(Disposizioni relative al personale militare).
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
5. Il personale
((...))
del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali
((...))
del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto
((...))
da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
"5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica".
((5))
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1) che è abrogato il comma 6 del presente articolo escluso l'ultimo periodo.