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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. 301

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-1-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  15-6-2022
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Art. 6

Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria: [...]
b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".