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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n. 348

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2009)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009
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Art. 2

Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro)
Agente e qualifiche equiparate 1.448,40 2.168,80
Agente scelto e qualifiche equiparate 1.448,40 2.168,80
Assistente e qualifiche equiparate 1.448,40 2.168,80
Assistente capo e qualifiche equiparate 1.448,40 2.168,80
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.800,20 3.018,20
Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.800,20 3.018,20
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 1.800,20 3.018,20
Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.829,40 3.070,50
Ispettore e qualifiche equiparate 1.829,40 3.070,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.829,40 3.070,50
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 1.829,40 3.070,50


(2)
((3))
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro)
Vice commissario e qualifiche equiparate 2.153,50 3.231,70
Commissario e qualifiche equiparate 2.153,50 3.231,70
Commissario capo e qualifiche equiparate 2.770,90 5.144,10
Vice questore agg.to e qualifiche equiparate 3.122,70 5.144,10


(2)
((3))
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che sono rideterminate le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che sono rideterminate per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, nel modificare l'art. 3 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che: "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; .il04; b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".