stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2015)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-10-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 34

((
1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di quattro diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'Allegato VII.
3. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche con tecnologia laser.
4. Il marchio di cui al comma 1 è apposto sugli oggetti in metalli preziosi che, già muniti dell'indicazione del titolo legale e del marchio di identificazione, risultano, attraverso l'analisi, conformi ai requisiti di cui all'Allegato XI.
5. Per ottenere l'apposizione del marchio di cui al comma 1 gli interessati si rivolgono alla camera di commercio competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. I laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra camera di commercio, o a un'azienda speciale di una delle suddette camere.
6. Al fine di avvalersi del saggio facoltativo e di ottenere l'apposizione del relativo marchio, gli interessati dichiarano di conoscere ed applicare i requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, nonché di accettare l'eventuale danneggiamento di uno o più oggetti tra quelli presentati che può derivare dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.
7. A richiesta del presentatore, in sostituzione dell'apposizione sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, la Camera di commercio può, in caso di esito positivo delle analisi, rilasciare un certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, che è posto, insieme agli oggetti cui si riferisce, all'interno di un involucro sigillato, a cura del laboratorio che ha effettuato le analisi. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.
8. Nel caso in cui dall'analisi gli oggetti, per cui è stato richiesto il saggio facoltativo, risultano non conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, gli stessi sono resi all'interessato e possono essere posti in vendita solo dopo che sono stati adeguati a quanto prescritto dalle norme del decreto e del presente regolamento.
))