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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2015)
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Testo in vigore dal:  24-1-2015
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Art. 25

((
1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.
))
2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei Paesi dello Spazio economico europeo possono, altresì, essere prodotti senza il marchio di identificazione, semprechè rispettino le norme vigenti nel Paese di destinazione.
3. Il produttore è però soggetto a tutte le norme di legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli oggetti di cui ai commi 1 e 2, al titolo indicato.
4. È consentita l'apposizione di eventuali marchi speciali, richiesti dagli importatori stranieri.
5. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o della commercializzazione nello Spazio economico europeo sono regolarmente provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del titolo
((...))
l'esportatore è tenuto, a tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge.
6. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali sussiste l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto, sono muniti, obbligatoriamente, del marchio di identificazione nonché dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno dei titoli considerati legali nel Paese di destinazione.
7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni:
a) conformità delle caratteristiche costruttive di essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento;
b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali, che è stata apposta ai fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
8. Gli oggetti il cui titolo reale è inferiore al più basso dei titoli legali previsti dalla legge, se non sono esportati, sono venduti come oggetti di metallo non prezioso.