DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 18-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 93 (R) 
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti  di  costruzioni  in
       zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 
 
  1. Nelle zone sismiche di cui  all'articolo  83,  chiunque  intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e'  tenuto  a
darne  preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede   a
trasmetterne copia  al  competente  ufficio  tecnico  della  regione,
indicando  il  proprio  domicilio,  il  nome  e  la   residenza   del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
  2. Alla  domanda  deve  essere  allegato  il  progetto,  in  doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra
o perito  edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti  delle  rispettive
competenze, nonche' dal direttore dei lavori. 
  ((3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto  deve  essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti  e  sezioni,  relazione
tecnica e accompagnato dagli altri  elaborati  previsti  dalle  norme
tecniche. 
  4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente  articolo  sono
accompagnati da una dichiarazione del  progettista  che  asseveri  il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il
progetto esecutivo riguardante le strutture e quello  architettonico,
nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni  sismiche  contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
  5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale
deposito del progetto e dell'asseverazione di  cui  al  comma  4,  e'
valido  anche  agli  effetti  della  denuncia  dei  lavori   di   cui
all'articolo 65.)) 
  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al presente articolo. 
  7. Il registro deve essere  esibito,  costantemente  aggiornato,  a
semplice richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  indicati
nell'articolo 103.