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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2001, n. 345

Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal:  28-9-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
Considerato che l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede per la sua attuazione l'emanazione di norme regolamentari;
Acquisito il parere delle regioni interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 15 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'attuazione della legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia".
3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza è storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela è il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.
4. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.
5. La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.
6. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell'interno - Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché al Ministero delle comunicazioni, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.
7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta già istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 6 della Costituzione cita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.".
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente dela Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'asecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa)".
- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
- L'art. 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, cita: "Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.".

Note all'art. 1:
- Per l'art. 17, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38:
"2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.".
- Il testo dell'intero art. 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 48, è riportato nella nota all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"Art. 2. - 1. In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482:
"3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.".