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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2001, n. 345

Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal: 28-9-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
  Considerato che l'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
prevede per la sua attuazione l'emanazione di norme regolamentari;
  Acquisito il parere delle regioni interessate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 15 gennaio 2001;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno,   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  e' emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".
  2.  Il  presente regolamento disciplina altresi' l'attuazione della
legge  alla  minoranza  linguistica  slovena,  con  riferimento  alle
disposizioni  della legge medesima che trovano ancora applicazione ai
sensi  dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38,
recante  "Norme  per  la  tutela  della minoranza linguistica slovena
dalla regione Friuli-Venezia Giulia".
  3.  L'ambito  territoriale  e  sub-comunale  in cui si applicano le
disposizioni  di  tutela  di  ciascuna  minoranza linguistica storica
previste  dalla  legge coincide con il territorio in cui la minoranza
e'  storicamente  radicata  e in cui la lingua ammessa a tutela e' il
modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.
  4.  Entro  novanta  giorni dal ricevimento delle richieste avanzate
dai  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 3  della legge, i
consigli  provinciali,  sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi,
sulla  delimitazione  dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo
stesso  termine  decorre  dalla  comunicazione  dei  risultati  della
avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge,
con  la  quale  la popolazione residente nel comune si e' pronunciata
favorevolmente  alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si
applicano le disposizioni di tutela.
  5.  La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte
di  esso  sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una
legge  statale  o  regionale anteriore alla data di entrata in vigore
della  legge  e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a
tutela dall'articolo 2 della legge stessa.
  6.  Entro  quindici  giorni  dalla  adozione  dei  provvedimenti di
delimitazione  territoriale  o di variazione di essa i presidenti dei
consigli  provinciali  ne  danno  comunicazione  alla  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al
Ministero  dell'interno  - Ufficio centrale per i problemi delle zone
di  confine  e  delle  minoranze  etniche, nonche' al Ministero delle
comunicazioni,  all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
alla  societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
alla regione interessata.
  7. Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei
casi  previsti  dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro
quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e
di  proposta  ne  danno  comunicazione,  per  il riconoscimento, alle
amministrazioni  previste  al  comma 4 del presente articolo. Per gli
organismi  di  coordinamento  e  di  proposta  gia'  istituiti  dalle
minoranze,  la  comunicazione  avviene  entro  tre mesi dalla data di
entrata in vigore dal presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -  L'art.  6  della  Costituzione  cita: "La Repubblica
          tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.".
              -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
                "1. Con   decreto  del  Presidente  dela  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possono  essere emanati
          regolamenti per disciplinare:
                  a)   l'asecuzione   delle   leggi   e  dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                  b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                  c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                  d)   l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                  e) (lettera soppressa)".
              -   La   legge  15 dicembre  1999,  n.  482,  e'  stata
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
          1999.
              - L'art. 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, cita:
          "Le  norme regolamentari di attuazione della presente legge
          sono  adottate  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore della medesima, sentite le regioni interessate.".

          Note all'art. 1:
              -  Per l'art. 17, della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
          e' riportato nelle note alle premesse.
              -  Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 1, della
          legge 23 febbraio 2001, n. 38:
                "2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza
          linguistica  slovena  si  applicano  le  disposizioni della
          legge  15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente
          previsto dalla presente legge.".
              -  Il testo dell'intero art. 3, della legge 15 dicembre
          1999, n. 48, e' riportato nella nota all'art. 5.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  della  legge
          15 dicembre 1999, n. 482:
              "Art.   2.   -  1.  In  attuazione  dell'art.  6  della
          Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti
          dagli  organismi  europei  e  internazionali, la Repubblica
          tutela  la  lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,
          catalane,  germaniche, greche, slovene e croate e di quelle
          parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
          ladino, l'occitano e il sardo.".
              -  Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 3, della
          legge 15 dicembre 1999, n. 482:
                "3.  Quando le minoranze linguistiche di cui all'art.
          2   si  trovano  distribuite  su  territori  provinciali  o
          regionali  diversi,  esse  possono  costituire organismi di
          coordinamento   e   di   proposta,   che  gli  enti  locali
          interessati hanno facolta' di riconoscere.".