DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

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Testo in vigore dal: 16-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 52-quater 
(( (Disposizioni generali  in  materia  di  conformita'  urbanistica,
apposizione  del  vincolo  preordinato   all'esproprio   e   pubblica
                            utilita). )) 
 
  ((1. Per  le  infrastrutture  lineari  energetiche,  l'accertamento
della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del  vincolo
preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di
cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un
procedimento unico,  mediante  convocazione  di  una  conferenza  dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  2. Fatto salvo  quanto  disposto  dall'articolo  12,  comma  1,  il
procedimento di cui al comma 1 puo' essere avviato anche  sulla  base
di un progetto preliminare,  comunque  denominato,  integrato  da  un
adeguato elaborato cartografico che individui le aree  potenzialmente
interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce
di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia,  nonche'  da  una
relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario
avviare il procedimento  di  cui  al  comma  1  sulla  base  di  tale
progetto. 
  3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di  cui
al comma 1 e al  quale  partecipano  anche  i  soggetti  preposti  ad
esprimersi  in  relazione  ad  eventuali   interferenze   con   altre
infrastrutture  esistenti,  comprende  la  valutazione   di   impatto
ambientale,  ove  prevista  dalla  normativa   vigente,   ovvero   la
valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,   e
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi,  fatti  salvi  gli
adempimenti previsti dalle norme di  sicurezza  vigenti,  ogni  altra
autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere  e  nulla   osta
comunque denominati  necessari  alla  realizzazione  e  all'esercizio
delle  infrastrutture  energetiche  e  costituisce  variazione  degli
strumenti urbanistici  vigenti.  Il  provvedimento  finale  comprende
anche l'approvazione del progetto definitivo, con le  indicazioni  di
cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio  del  procedimento
di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. 
  4. Qualora la dichiarazione di pubblica  utilita'  consegua  ad  un
procedimento specificatamente  instaurato  per  tale  fine  con  atto
propulsivo  del  beneficiario  o  promotore  dell'espropriazione,  il
termine entro il quale deve concludersi il relativo  procedimento  e'
di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. 
  5.  Sono  escluse  dalla  procedura  di  apposizione  del   vincolo
preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione  di
linee elettriche per le quali il  promotore  dell'espropriazione  non
richieda la dichiarazione di inamovibilita'. 
  6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni  della  conferenza  dei
servizi di cui al comma 1, nonche' le successive  varianti  in  corso
d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato
al di fuori delle zone di  rispetto  previste  per  ciascun  tipo  di
infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate
dall'autorita' espropriante e non richiedono  nuova  apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio. 
  7. Della conclusione del procedimento di cui al  comma  1  e'  data
notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui  all'articolo
17, comma 2.))