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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2001, n. 340

Regolamento recante la soppressione di talune disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

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Testo in vigore dal:  29-10-2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di esenzioni o restituzioni sono stabilite dal Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impieghi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, con il quale sono state dettate le modalità per la concessione delle predette esenzioni o restituzioni;
Vista la decisione 98/617/CE della Commissione del 21 ottobre 1998, con la quale è stata negata all'Italia la facoltà di porre condizioni anche per la concessione dell'esonero dall'accisa per gli alcoli utilizzati per la produzione di prodotti per la casa;
Visto il parere motivato della Commissione europea del 18 dicembre 1998, che, in applicazione dell'articolo 169 del trattato CE, invita la Repubblica italiana ad abrogare le condizioni previste, nel sopracitato decreto n. 524 del 1996, per la concessione dell'esenzione dall'accisa per gli alcoli utilizzati nella produzione di profumerie e prodotti cosmetici;
Vista la sentenza del 7 dicembre 2000, afferente alla causa C-0482/98 "Repubblica italiana c/Commissione", con la quale la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso italiano contro la decisione 98/617/CE della Commissione del 21 ottobre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7162/UCL del 4 luglio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono soppresse le seguenti parti del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524:
a) l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3;
b) nell'alinea dell'articolo 2, comma 4, le parole: "alla condizione che nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40 gradi";
c) nell'articolo 2, comma 9, nel primo periodo le parole: "e rispondenti alle altre condizioni poste nel presente articolo", nel secondo periodo le parole: "provenienti da Paesi terzi" e nel quarto periodo le parole: "e se il prodotto rispetti le altre condizioni poste nel presente articolo".
2. Nel primo periodo dell'articolo 2, comma 9, le parole: "di provenienza estera" sono sostituite dalle parole: "provenienti da Paesi non comunitari".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è il seguente:
"1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi.
Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.".
- Il testo dell'art. 27, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'imposta sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è il seguente:
"3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:
a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;
d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;
h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.
4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.
5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata".
- Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, reca: "Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."
Note all'art. 1, commi 1 e 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, così come modificato dal presente articolo:
"Art. 2 (Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali). - 1. L'alcole etilico impiegato in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b), del testo unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare deve essere denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4.
La denaturazione può essere effettuata, oltre che presso gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono dotarsi delle idonee attrezzature, nonché negli impianti di cui al comma 12 dello stesso art. 1, per gli alcoli recuperati nel medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione, per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.
2. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro di alcole delle seguenti sostanze:
a) - denatonium benzoato: grammi 0,8;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
b) - dietil ftalato: grammi 500;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
c) - alcool isopropilico: grammi 5.000;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
d) - muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
e) - timolo: grammi 500.
3. Le formulazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche, quelle della lettera c) per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera d) per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle e quella della lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle sopra specificate; analogamente, può essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell'Unione europea.
4. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei detersivi liquidi e in pasta per bucato, per stoviglie e per superfici dure (NC 3402), dei lucidi per scarpe liquidi in confezione autolucidante (NC 3405), dei deodoranti ambientali in forma liquida, aerosol e spray (NC 3307), degli insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC 3808) deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze:
a) 4.000 grammi di isopropanolo;
b) 500 grammi di metiletilchetone;
c) 2 grammi di bitrex.
5. Su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti di cui al comma 4 l'amministrazione finanziaria può consentire che la denaturazione venga effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4 le dizioni "alcole denaturato" e simili possono risultare solo fra i componenti.
6. Chiunque intenda utilizzare l'alcole denaturato di cui al presente articolo deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente UTF, illustrando il processo di lavorazione ed indicando il denarurante ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei prodotti che intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della licenza fiscale prevista per la specifica attività da svolgere, corrispondendone il relativo diritto, e la attribuzione della qualifica di operatore registrato, di cui all'art. 8 del testo unico. L'UTF, accertato che sussistono le condizioni, dal punto di vista fiscale, per l'esercizio della particolare attività, rilascia la licenza, comunica il codice d'accisa e può procedere ed eventuali esperimenti per la determinazione dei paragrafi d'impiego. L'utilizzatore è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico dell'alcole denaturato, riportando giornalmente le partite pervenute, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e decadalmente quelle passate alla lavorazione nonché i prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.
7. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato con denaturante speciale è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche; i trasferimenti interni dagli impianti di denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "vale per la circolazione interna dell'alcole denaturato con denaturante speciale", senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei suddetti documenti deve essere indicata la formula di denaturazione e l'impiego cui l'alcole è destinato. In caso di denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono essere indicati gli estremi di quest'ultima; può invece omettersi, per motivi di riservatezza, la formula di denaturazione. I documenti sopracitati devono restare allegati al registro di carico e scarico dell'alcole denaturato.
8. La vigente disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche è, per quanto riguarda le profumerie prodotte con alcole denaturato, così modificata:
a) i fabbricanti ed i confezionatori devono presentare la denuncia di attivazione entro i termini di cui al comma 6 e non sono soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione di lavoro;
b) le indicazioni da apporre sulle confezioni sono quelle previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici;
c) la disciplina della circolazione prevista per la profumeria confezionata si applica anche ai prodotti allo stato sfuso nonché ai prodotti intermedi contenenti alcole denaturato destinati alla produzione delle profumerie. I documenti di accompagnamento devono essere emessi da una distinta serie speciale; in quelli relativi ai prodotti sfusi e intermedi deve essere fatto riferimento alle tipologie di cui al comma 3 e devono essere indicati il quantitativo di alcole presente e la sua materia prima d'origine, la formula di denaturazione e lo stabilimento d'impiego. Alla custodia dei documenti di accompagnamento si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 10;
d) la circolazione intracomunitaria è effettuata secondo le modalità previste dagli Stati comunitari mittenti; in caso di spedizioni dal territorio nazionale, il prodotto deve essere scortato da documenti commerciali dai quali risulti possibile l'identificazione del destinatario;
e) il deposito dei prodotti sfusi e di quelli intermedi è soggetto alla denuncia all'UTF ed alla tenuta del registro di carico e scarico, obbligatoria per qualsiasi quantitativo.
9. È esonerato dall'accisa l'alcole denaturato contenuto in prodotti, provenienti da Paesi non comunitari, non destinati al consumo umano alimentare. L'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814 e diversi dai prodotti cosmetici allo stato liquido, è considerato denaturato a norma se è presente nei suddetti prodotti in una percentuale massima in volume non superiore al 30 per cento. Resta ferma la facoltà, per l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per il controllo della gradazione alcolica. Per percentuali superiori a quella sopraindicata, per i prodotti non preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC 3814 e per i cosmetici allo stato liquido, la dogana provvede al prelievo di campioni per accertare se l'alcole possa essere ritenuto denaturato, anche se con formula diversa da quella di cui ai precedenti commi, in maniera tale da impedirne un illecito uso. Per i cosmetici dichiarati prodotti con alcole denaturato conformemente alle disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati comunitari, scortati da certificazione rilasciata dall'autorità statale del Paese da cui avviene l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione, il prelievo dei campioni è effettuato a scandaglio. In caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia possibile la rimessa a norma del prodotto, sull'alcole contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa.
10. L'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato denaturato a norma; resta anche in questo caso salva la facoltà dell'amministrazione di procedere al prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche della denaturazione e dei prodotti, anche ai fini della eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992".