DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 1-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 11 (L) 
                (La partecipazione degli interessati) 
 
  1. Al proprietario, del  bene  sul  quale  si  intende  apporre  il
vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento: 
    a) nel caso di adozione di una variante al piano  regolatore  per
la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno  venti  giorni
prima della delibera del consiglio comunale; 
    b) nei casi previsti dall'articolo  10,  comma  1,  almeno  venti
giorni prima dell'emanazione dell'atto se  cio'  risulti  compatibile
con le esigenze di celerita' del procedimento. 
  2. L'avviso di avvio del procedimento e'  comunicato  personalmente
agli  interessati  alle  singole  opere  previste  dal  piano  o  dal
progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50,  la
comunicazione e' effettuata mediante pubblico  avviso,  da  affiggere
all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili
da assoggettare al vincolo,  nonche'  su  uno  o  piu'  quotidiani  a
diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito  informatico
della Regione o Provincia autonoma nel cui  territorio  ricadono  gli
immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare  dove  e
con quali modalita' puo' essere consultato il piano  o  il  progetto.
Gli interessati possono formulare entro i  successivi  trenta  giorni
osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini
delle definitive determinazioni. (L) 
  3. La disposizione di cui  al  comma  2  non  si  applica  ai  fini
dell'approvazione del progetto  preliminare  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti  produttivi  ricompresi  nei  programmi  attuativi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L) 
  4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze
di servizi in materia di  lavori  pubblici,  si  osservano  le  forme
previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
1999, n. 554. (L) 
  5. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  restano  in  vigore  le
disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione  del
proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di  adozione
e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L) ((7a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4a) 
  Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che "Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni
degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7a) 
  Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ha disposto (con l'art. 166, comma
2) che "Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni
degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327".