DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
vigente al 03/10/2023
Testo in vigore dal: 18-6-2019
aggiornamenti all'articolo
       Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) 
                          Collaudo statico 
          (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 
 
  1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53,  comma  1,  la  cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica  incolumita'  devono
essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal
comma 8-bis. 
  2. Il collaudo deve  essere  eseguito  da  un  ingegnere  o  da  un
architetto, iscritto all'albo da  almeno  dieci  anni,  che  non  sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,  esecuzione
dell'opera. 
  3. Contestualmente alla  denuncia  prevista  dall'articolo  65,  il
direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico
l'atto di  nomina  del  collaudatore  scelto  dal  committente  e  la
contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 
  4. Quando non esiste il committente ed  il  costruttore  esegue  in
proprio, e' fatto obbligo al costruttore di  chiedere,  anteriormente
alla presentazione della denuncia di inizio  dei  lavori,  all'ordine
provinciale  degli  ingegneri  o  a  quello  degli   architetti,   la
designazione di una terna  di  nominativi  fra  i  quali  sceglie  il
collaudatore. 
  5. Completata la  struttura  con  la  copertura  dell'edificio,  il
direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico  e  al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 
  6. In corso  d'opera  possono  essere  eseguiti  collaudi  parziali
motivati  da  difficolta'  tecniche  e  da   complessita'   esecutive
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 
  7. Il collaudatore redige, sotto  la  propria  responsabilita',  il
certificato  di  collaudo  ((...))  che  invia   ((   tramite   posta
elettronica  certificata  (PEC)  ))  al  competente  ufficio  tecnico
regionale e al committente, dandone  contestuale  comunicazione  allo
sportello unico. Il deposito  del  certificato  di  collaudo  statico
equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche
per le costruzioni previsto dall'articolo 62. 
  8. La segnalazione  certificata  e'  corredata  da  una  copia  del
certificato di collaudo. 
  8-bis. Per gli interventi  di  riparazione  e  per  gli  interventi
locali sulle costruzioni esistenti,  come  definiti  dalla  normativa
tecnica, il certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione
di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 
  ((8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b), numero 2), e lettera c), numero  1),  il  certificato  di
collaudo e' sostituito dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione
resa dal direttore dei lavori)).