stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 novembre 1971, n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

nascondi
Testo in vigore dal:  5-1-1972

Art. 8

(Licenza d'uso)


Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.