DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-8-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-5-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38. 
((  (Disposizioni  per  taluni  prodotti  utilizzati  in  agricoltura
               biologica, biodinamica e convenzionale) 

 
  1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i
prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, elencati nell'Allegato 1 del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
27 novembre 2009, n. 18354, non sono soggetti ad  autorizzazione  per
l'immissione in commercio, quando non siano venduti con denominazione
di fantasia, o in miscela tra di essi in quanto  commercializzati  ed
impiegati come  corroboranti,  potenziatori  della  resistenza  delle
piante. 
  2. I prodotti di cui all'articolo 2,  comma  4,  sono  immessi  sul
mercato solo se: 
    a) il loro uso non  provoca  effetti  nocivi  ne'  immediati  ne'
ritardati, sulla salute umana o degli animali ne' sull'ambiente; 
    b)  sono  iscritti  in  una  lista  di  corroboranti  redatta   e
periodicamente aggiornata dal  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    c) nell'etichetta sono riportate le  indicazioni  concernenti  la
composizione quali-quantitativa, le modalita' e le precauzioni d'uso,
l'identificazione  del   Responsabile   legale   dell'immissione   in
commercio, lo stabilimento di produzione e  confezionamento,  nonche'
la destinazione d'uso che, comunque, non dovra' essere  riconducibile
in nessun caso alla definizione  di  prodotto  fitosanitario  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento. 
  3.  La  domanda  di  approvazione  di  tali  prodotti  deve  essere
presentata  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali  da  un  qualsiasi  soggetto  interessato  e  deve   essere
corredata dai seguenti elementi: 
    a) valutazione dei possibili effetti sulla  salute  umana,  degli
animali  o  sull'ambiente,  sulla  base   degli   studi   scientifici
disponibili; 
    b) nome e indirizzo del responsabile  legale  dell'immissione  in
commercio e stabilimento di produzione e confezionamento; 
    c) informazioni sulla composizione, specificando la natura  e  la
quantita' delle sostanze, secondo la nomenclatura scientifica; 
    d) modalita' e precauzioni d'uso; 
    e) etichetta. 
  4. Un corroborante, sara' approvato,  sentito  il  Ministero  della
salute, solo dopo pertinenti valutazioni effettuate da  una  apposita
Commissione tecnica che potra' richiedere documentazione  integrativa
alla domanda presentata ai sensi del comma 3. La Commissione  tecnica
e' istituita  con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, che ne stabilira' la composizione  e
le  modalita'  operative.  Di  tale  Commissione  fanno  parte  anche
rappresentanti designati dal Ministero della salute e  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai componenti
della Commissione tecnica non e' dovuto alcun compenso,  ne'  gettone
di presenza. 
  5. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
puo' riesaminare l'approvazione di tali prodotti in qualunque momento
avvalendosi del parere della commissione tecnica di cui al  comma  4.
Qualora i prodotti non dovessero piu' soddisfare i  criteri  previsti
per l'iscrizione, provvede all'eliminazione dei prodotti indicati  al
decreto di cui al comma 1 o ne modifica i requisiti e  le  condizioni
minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione.". 
  6. Agli adempimenti di cui al presente articolo le  amministrazioni
interessate  provvederanno  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente. ))