DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 98 
Correzione e ricostituzione di atti dello stato civile (10) ((11)) 
 
  1. L'ufficiale dello  stato  civile,  d'ufficio  o  su  istanza  di
chiunque  ne  abbia  interesse,  corregge  gli  errori  materiali  di
scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante
annotazione  dandone   contestualmente   avviso   al   prefetto,   al
procuratore della Repubblica  del  luogo  dove  e'  stato  registrato
l'atto  nonche'  agli  interessati.  Con   le   medesime   modalita',
l'ufficiale dello  stato  civile  procede,  inoltre,  su  istanza  di
chiunque ne abbia interesse,  alla  correzione  degli  atti  formati,
quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi  riportate  e
quelle risultanti  da  altri  documenti  rilasciati  dalle  autorita'
competenti. (10) ((11)) 
  2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse  modalita'
di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per  la  registrazione,  un
atto di nascita relativo a cittadino  italiano  nato  all'estero  nel
matrimonio ovvero relativo a  cittadino  italiano  riconosciuto  come
figlio nato fuori del matrimonio ai sensi  dell'articolo  262,  primo
comma, del codice civile, al  quale  sia  stato  imposto  un  cognome
diverso  da  quello  ad  esso  spettante  per  la   legge   italiana.
Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione. 
  2-bis.  L'ufficiale  dello  stato  civile  provvede,  altresi',  su
istanza di chiunque  ne  abbia  interesse  o  del  procuratore  della
Repubblica, alla ricostituzione di  un  atto  distrutto  o  smarrito,
dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del  luogo
dove e' stato registrato l'atto nonche' agli  interessati.  Il  primo
periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l'ufficiale dello  stato
civile dispone di prove documentali della formazione e dei  contenuti
essenziali dell'atto. (10) ((11)) 
  3.  Avverso  i  provvedimenti  di  cui  al  presente  articolo,  il
procuratore della Repubblica  o  chiunque  ne  abbia  interesse  puo'
proporre,  entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   dell'avviso,
opposizione mediante ricorso al tribunale che  decide  in  camera  di
consiglio con decreto  motivato  che  ha  efficacia  immediata.  (10)
((11)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".