DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 11-2-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 65 
                    (Imminente pericolo di vita) 
 
   1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno  degli
sposi, e' celebrato durante un viaggio  marittimo  o  aereo,  ((o  se
l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo di vita di  una
delle parti, durante un viaggio marittimo o  aereo,))  si  osservano,
rispettivamente le disposizioni degli articoli 204,  205,  207,  208,
210 e 834 del codice della navigazione. 
   2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali  relativi
a matrimoni celebrati ((o alla costituzione di unioni civili))  nelle
ipotesi previste nel comma 1 e' competente  l'ufficiale  dello  stato
civile  del  comune  di  residenza  degli  sposi  ((o   delle   parti
dell'unione  civile,)),  al  quale  la  capitaneria  di  porto  o  il
comandante dell'aeroporto, se l'approdo o  l'atterraggio  avviene  in
Italia,  o  l'autorita'  diplomatica  o  consolare,  se  l'approdo  o
l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei  relativi  atti
consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.