DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 11-2-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                       (Trasmissione di atti) 
 
   1. L'autorita' diplomatica o consolare  trasmette  ai  fini  della
trascrizione  copia  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  al
cittadino  italiano  formati  all'estero  all'ufficiale  dello  stato
civile del comune in cui l'interessato  ha  o  dichiara  che  intende
stabilire la propria residenza, o a quello del comune  di  iscrizione
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o,  in  mancanza,  a
quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di  nascita,
ovvero, se egli e' nato e residente all'estero, a quello  del  comune
di nascita o di residenza della madre o  del  padre  di  lui,  ovvero
dell'avo materno o paterno. Gli atti di  matrimonio  ((o  dell'unione
civile)), se gli sposi ((o le parti dell'unione civile)) risiedono in
comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando  ad  essi
comunicazione del doppio invio. Nel caso  in  cui  non  e'  possibile
provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato,  su  espresso
invito dell'autorita' diplomatica o  consolare,  dovra'  indicare  un
comune a sua scelta.