DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 11-2-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
                 (Modalita' di redazione degli atti) 
 
   1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le  formule  e
le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
emanarsi  entro  dodici  mesi  dalla   pubblicazione   del   presente
regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente  a
quelle  contenute  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. 
   2. Gli atti di nascita, matrimonio ((,  unione  civile))  e  morte
sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi  in  cui
il presente ordinamento  preveda  la  possibilita'  della  formazione
degli atti in comuni diversi da quello dove  il  fatto  e'  avvenuto,
l'indicazione  del   luogo   dell'evento   dovra'   essere   comunque
specificata. 
   3. L'atto,  se  compiuto  alla  presenza  dei  dichiaranti  e  dei
testimoni, ove richiesti, e' immediatamente sottoscritto dai medesimi
e dall'ufficiale dello stato civile che ne da' previamente lettura. 
   4. Se i  dichiaranti  o  i  testimoni  non  possono  sottoscrivere
l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento. 
   5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che
ne impedisce il compimento,  l'ufficiale  dello  stato  civile  deve,
nell'atto medesimo, farne menzione. 
   6.  Gli  atti  dello  stato  civile  sono  chiusi  con  la   firma
dell'ufficiale dello stato civile  competente.  Successivamente  alla
chiusura gli atti non possono subire variazioni. 
   7. Le parti interessate possono  farsi  rappresentare  da  persona
munita di procura speciale risultante da  scrittura  privata,  quando
non e' espressamente  previsto  che  esso  debba  risultare  da  atto
pubblico. 
   8. Gli atti formati in  comuni  diversi  da  quello  di  residenza
devono essere comunicati dall'ufficiale dello  stato  civile  che  li
forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza  delle
persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione. 
   9. In caso di cambiamento di residenza, gli  atti  conservati  nel
comune di provenienza devono essere comunicati  dall'ufficiale  dello
stato civile del comune di provenienza a quello del  comune  dove  la
persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione. 
   10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti  negli  archivi
di cui all'articolo 10,  quando  e'  richiesta,  si  compie  mediante
verbalizzazione dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto  e'
riprodotto  per  intero  quando  cio'  e'   espressamente   previsto;
altrimenti e' brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello  stato
civile. 
   11. La trascrizione  puo'  essere  domandata  da  chiunque  vi  ha
interesse, con istanza verbale o con  atto  redatto  per  iscritto  e
trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorita'. 
   12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne  trascrive
la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22.