DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                     Sospensione degli obblighi 
  1. Ai fini della fruizione dell'istituto  della  sospensione  dagli
obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5,  della  citata
legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato  presenta  apposita
comunicazione ((al servizio provinciale per  il  collocamento  mirato
competente  sul   territorio   dove   si   trova   la   sede   legale
dell'impresa)), corredata da documentazione idonea  a  dimostrare  la
sussistenza di una  delle  condizioni  di  cui  al  citato  comma  5,
allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale
condizione.((In caso di unita' produttive ubicate in  piu'  province,
l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio  dove  si
trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la  pratica  e
provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai  servizi  provinciali
per il collocamento competenti sui territori  dove  sono  ubicate  le
unita' produttive dell'impresa procedente)). 
  2. La sospensione  opera  per  un  periodo  pari  alla  durata  dei
trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della  legge  n.  68  del
1999,  e  cessa  contestualmente  al  termine  del  trattamento   che
giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da  tale  data,  il
datore di  lavoro  di  cui  al  comma  1  presenta  la  richiesta  di
avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della citata legge n. 68 del 1999. 
  3.  In  attesa  dell'emanazione  del  provvedimento   che   ammette
l'impresa ad uno dei trattamenti di  cui  all'articolo  3,  comma  5,
della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato  presenta
domanda  ((al  servizio  provinciale  per  il   collocamento   mirato
competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa))
ai  fini  della  concessione  della  sospensione   temporanea   degli
obblighi. Il servizio,  valutata  la  situazione  dell'impresa,  puo'
concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione  per  un
periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. 
  4. La sospensione  degli  obblighi  occupazionali  riconosciuta  ai
sensi del presente articolo puo' riguardare anche i lavoratori di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.