DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 18-11-1999
                               Art. 23
              Attivita' di prima assistenza e soccorso

  1.  Le  attivita' di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le
esigenze  igienico-sanitarie  connesse  al  soccorso  dello straniero
possono  essere  effettuate  anche  al  di  fuori  dei  centri di cui
all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello
stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti
per  l'erogazione  di  specifiche  forme  di assistenza di competenza
dello Stato.
  2.  Gli  interventi  di  cui  al comma 1 sono effettuati a cura del
prefetto  con  le  modalita'  e con l'imputazione degli oneri a norma
delle  disposizioni  di legge in vigore, comprese quelle del decreto-
legge  30  ottobre  1995,  n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563.
          Nota all'art. 23:
          -  Il  decreto-legge  30  ottobre  1995, n. 451, convertito
          dalla  legge  29 dicembre 1995, n. 563, reca: "Disposizioni
          urgenti  per  l'ulteriore impiego del personale delle Forze
          armate  in attivita' di controllo della frontiera marittima
          della regione Puglia".