stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-5-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 59

((Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni))
1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalità di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni;
c) alle modalità attuative della disciplina del riposo compensativo.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro
((30))
giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è inserito il seguente:
4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o più volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.