stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998, n. 367

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-12-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 24 agosto 1940 di approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di consegna da parte dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze alle amministrazioni dello Stato dei fabbricati e dei terreni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, e la riconsegna di essi quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, nonché l'esercizio dei compiti di vigilanza sul corretto impiego dei beni pubblici dello Stato.
2. Nel caso di beni appartenenti al pubblico demanio marittimo ed aeronautico, le funzioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono svolte oltre che dall'autorità marittima ed aeronautica, ai sensi degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, anche dal direttore dell'ufficio del territorio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Acccredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della citata legge, nonché l'allegato 1, n. 6:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri i equità solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
"Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8) (Omissis).
6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
- legge 23 dicembre 1994, n, 724, e successive modificazioni".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato".
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: "Codice della navigazione".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".
- Il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, approva le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)".
- La legge 20 marzo 1865, n. 2248, reca: "Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia"; l'allegato F) alla legge predetta reca: "Legge sui lavori pubblici"; si riporta il testo dell'art. 378 del predetto allegato F):
"Art. 378. - Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carica delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.
Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni".
- Si riportano i testi degli articoli 823 e 829 del codice civile:
"Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico). - I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice".
"Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale", si riporta il testo dell'art. 97:
"Art. 97 (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). - Dopo l'art. 639 del codice penale è inserito il seguente:
''Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblicò'".
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Minsitero delle finanze".
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 30, 34 e 698 del codice della navigazione:
"Art. 30 (Uso del demanio marittimo). - L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia".
"Art. 34 (Destinazione di zone demaniali matittime ad altri usi pubblici). - Con provvedimento del Ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale".
"Art. 698 (Vigilanza sull'attività dei concessionari). - La vigilanza sull'attività esplicata in base a concessione, è esercitata, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto".