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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
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Testo in vigore dal:  9-12-2000
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Art. 14

Procedimento di deposito
1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta.
2. Il numero e la data del protocollo, nonché i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda.
3.
(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 ))
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4.
(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 ))
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5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile, il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.
L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.
6. L'ufficio accerta:
a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda, se la stessa non è già autenticata nei modi di legge;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito, all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge;
d) la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge.
7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonché alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito.
8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile se il bilancio è spedito per posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi 3 e 11, del presente regolamento.
10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.