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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  7-10-1995

Art. 48

Licenze straordinarie
1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza
straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che
rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve è soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 48:
- Il comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è riportato nelle note all'art. 15.
- I testi dei commi 22 e 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono riportati nelle note all'art. 15.