stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 173

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/6/1993
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  20-6-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici") e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), così come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195") e dall'art. 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195").
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO