DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
vigente al 31/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                     Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.) 
                        (Pubblicita' fonica) 
  ((1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati  e'  consentita
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 
  2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle
zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e,  in  assenza
degli stessi, negli orari fissati al comma 1. 
  3. La pubblicita' fonica, fatte salve le  diverse  disposizioni  in
materia,  e'  autorizzata,  fuori  dai  centri   abitati,   dall'ente
proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco  del
comune. 
  4. Per la  pubblicita'  elettorale  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n.  130.  La  pubblicita'
elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui  la
stessa si svolga sul territorio di piu' comuni,  l'autorizzazione  e'
rilasciata dal prefetto della provincia  in  cui  ricadono  i  comuni
stessi. 
  5. In tutti i casi, la  pubblicita'  fonica  non  deve  superare  i
limiti massimi di esposizione  al  rumore  fissati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.))