DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2023)
Testo in vigore dal: 6-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 -  decreto-legge  22  aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990,  n.  162,  art.
                            32, comma 1). 
                              Sanzioni 
  1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le  piante  indicate
nell'articolo  26,  e'   assoggettato   alle   sanzioni   penali   ed
amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze
stesse. 
  2.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  e  le  garanzie   cui
l'autorizzazione e' subordinata, ((e' soggetto, salvo  che  il  fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
5.000 a euro 30.000)). 
  3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.