stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore della legge: 11/7/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-7-1990

Art. 32

1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
"TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 103. - (Inasprimento delle pene pecuniarie). - 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.
Art. 104. - (Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale). - 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".
Art. 105. - (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75). - 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".
Art. 106. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presetati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla pevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai Comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel capo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i Comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle Regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivati dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fnomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:
a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.
6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segretaria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.
10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per il finaziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 107. - (Contributi). - 1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'articolo 92 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attività dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 108. - (Concessione di strutture). - 1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 107 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Art. 109. - (Concessione delle strutture degli enti locali). - 1. Le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'articolo 92, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 93, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 107.
Art. 110. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'uffico centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge".
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 106, comma 12, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 32:
- L'art. 113, quarto comma, della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) in merito alle pene pecuniarie prevede che: "Quelle comminate per i reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due".
- Il testo dell'art. 362 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 362 (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio). - L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato, del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma dell'articolo soprariportato è quale risulta a seguito degli aumenti disposti dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 75/1958 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4. - La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno:
2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore.
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto è commesso sa pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per quanto concerne i Comitati di Ministri e i Comitati interministeriali prevede che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati".
- Per il testo dell'art. 92 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:
"Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
(omissis);
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità".
- Per il testo dell'art. 1-bis comma 4, del D.L. n. 144/1985 si veda la precedente nota all'art. 1.
- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato.
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il Presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata Calabria Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex cicondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore i 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Art. 10 (Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio sperati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
La Sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.
In particolare la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalità dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente art. 4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) e del precedente art. 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalla leggi alla Cassa depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.
Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo speciale costiuito a norma dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.
Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.
Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.
Con decreti del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.
Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esecitato in via successiva.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestione annesse".
- Il testo dell'art. 1 commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge n. 390/1986 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici e territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) è il seguente:
Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834 b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale: c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono in relazione a tali fini attività sulla base di un programma almeno triennale. La concessione e la locazione sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.
(Omissis)
4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.
5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi.
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone".
"Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n., 2440.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e della altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo".
- Per il testo degli articoli 92 e 93 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
- La legge n., 1041/1954 recava: "Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti". L'art. 1 della citata legge è così formulata:
"Art. 1. - La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che li esercita a mezzo dei propri organi centrali, e nelle province, a mezzo di prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto rigaurda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle capitanerie di porto e dai comandi di aeroporto.
Presso l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito l'ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonché alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
L'ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attività nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di Finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento".