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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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Testo in vigore dal:  10-9-1988

Art. 8

Maggiore rappresentatività
1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avviso delle trattative di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettoriali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
c) difussione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).
2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporrà il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14 della medesima legge n. 93/1983 è il seguente:
"Art. 14. (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto.
Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.
Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti".
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali) è il seguente:
"Art. 11 (Osservatorio del pubblico impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione per il controllo dei flussi di spesa istituita con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso Ministro, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle unità sanitarie locali recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego del successivo triennio.
Nello stesso documento di cui al comma precedente dovranno essere indicati i contigenti numerici distinti per qualifica e per sedi di lavoro eccedentari rispetto agli organici.
Salvo quanto disposto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento dei propri compiti la commissione anzidetta può accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongono. Gli organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi.
Art. 12 (Attribuzioni dell'Osservatorio del pubblico impiego). - La commissione indicata dal precedente art. 11, istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1985, n. 7, assume carattere permanente.
Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà fissato il compenso da attribuire ai componenti della commissione di cui al primo comma, che viene integrata con un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della commissione di cui al primo comma, e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte di diritto della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi".