DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-9-1988
                               Art. 8.
                     Maggiore rappresentativita'
1.  Ai  fini  dell'applicazione  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, a
partire dalle trattative successive alla data di  entrata  in  vigore
del   presente  decreto,  costituiscono  criteri  di  riferimento  da
utilizzare da parte della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  la determinazione della
maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle  confederazioni
e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite
alle singole amministrazioni  dai  dipendenti  per  la  ritenuta  del
contributo  sindacale  accertate  mediante comunicazione delle stesse
amministrazioni  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali
a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avviso delle trattative di
cui  all'art.  12  della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di
contrattazione collettiva di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
b)  l'adesione  ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali
in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti,  costituiti
negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettoriali
per  la  costituzione  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione,  ovvero  per  la  nomina  di soggetti cui ai diversi
livelli, anche decentrati, venga conferito potere  rappresentativo  e
negoziale  per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo
1983, n. 93;
c)  difussione  e  consistenza  delle  strutture  organizzative negli
ambiti  categoriali   e   territoriali   di   ciascun   comparto   di
contrattazione  valutate  sulla  base  dell'applicazione  dei criteri
indicati nella lettera a).
2.  Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati
dalle  amministrazioni  e   quelli   forniti   dalle   organizzazioni
sindacali,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  sottoporra'  il  caso   alla   valutazione
dell'Osservatorio  del  pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12
della legge 22 agosto 1985, n. 444.
          Note all'art. 8:
          -  Il  testo dell'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983,
          n. 93 e' riportato nelle note alle premesse.
          -  Il testo dell'art. 14 della medesima legge n. 93/1983 e'
          il seguente:
          "Art.  14. (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti
          fissati dalla disciplina emanata a  seguito  degli  accordi
          sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per
          quanto concerne i criteri per l'organizzazione  del  lavoro
          di  cui  all'art.  3,  n.  2,  la disciplina dei carichi di
          lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione  degli
          istituti   concernenti   la   formazione   professionale  e
          l'addestramento, nonche' tutte le  altre  misure  volte  ad
          assicurare   l'efficienza  degli  uffici,  sono  consentiti
          accordi  decentrati  per  singole  branche  della  pubblica
          amministrazione   e   per  singoli  enti,  anche  per  aree
          territorialmente  delimitate  negli  accordi  di  comparto.
          Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non
          nei limiti previsti  dagli  accordi  sindacali  di  cui  al
          precedente art. 11.
          Gli  accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono
          stipulati  tra  una  delegazione  composta   dal   Ministro
          competente  o  da un suo delegato, che la presiede, nonche'
          da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si
          riferiscono  gli accordi stessi, e una delegazione composta
          dai   rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  nel  settore  interessato  e
          delle confederazioni maggiormente rappresentative  su  base
          nazionale.   Qualora  l'accordo  riguardi una pluralita' di
          uffici locali  dello  Stato,  aventi  sede  nella  medesima
          regione,  la  delegazione e' presieduta dal Commissario del
          Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto
          speciale, per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
          Per   gli   accordi   riguardanti   le  regioni,  gli  enti
          territoriali  minori  e  gli  altri   enti   pubblici,   la
          delegazione  della pubblica amministrazione e' composta dal
          titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato,
          che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli
          uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
          Agli  accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione
          mediante  decreto   del   Ministro   competente,   per   le
          amministrazioni    dello    Stato,    e,   per   le   altre
          amministrazioni,  mediante  atto  previsto   dai   relativi
          ordinamenti".
          -  Il  testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 444/1985
          (Provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione  mediante
          copertura   dei  posti  disponibili  nelle  amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  negli  enti
          locali) e' il seguente:
          "Art.  11  (Osservatorio  del  pubblico  impiego).  - Salvo
          quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro  per
          la  funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite
          dalla commissione per il  controllo  dei  flussi  di  spesa
          istituita  con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso
          Ministro, pubblica ogni due anni il  quadro  delle  carenze
          degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche
          dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni,
          delle provincie, dei comuni e delle unita' sanitarie locali
          recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego  del
          successivo triennio.
          Nello  stesso documento di cui al comma precedente dovranno
          essere  indicati  i  contigenti   numerici   distinti   per
          qualifica  e  per  sedi di lavoro eccedentari rispetto agli
          organici.
          Salvo  quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro per la
          funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento
          dei  propri  compiti la commissione anzidetta puo' accedere
          ai sistemi informativi, alle banche  dati  e  agli  archivi
          delle  pubbliche  amministrazioni  per  procurarsi tutte le
          informazioni e i documenti  di  cui  esse  dispongono.  Gli
          organi  titolari  degli  uffici  suddetti sono direttamente
          responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla
          commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi.
          Art.   12   (Attribuzioni  dell'Osservatorio  del  pubblico
          impiego). - La commissione indicata dal precedente art. 11,
          istituita  con  decreto  10 luglio 1984 del Ministro per la
          funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro  del
          tesoro  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio
          1985, n. 7, assume carattere permanente.
          Restano  ferme  le  attribuzioni  dell'Istituto centrale di
          statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa.
          Con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione pubblica, di
          concerto con il Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  entro
          trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
          sara' fissato il compenso da attribuire ai componenti della
          commissione  di cui al primo comma, che viene integrata con
          un rappresentante dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani  (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia
          (UPI).
          Agli  stessi  fini  indicati  nel  decreto istitutivo della
          commissione di cui  al  primo  comma,  e  per  i  necessari
          raccordi,  un rappresentante della Presidente del Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a
          far  parte  di  diritto  della  Commissione centrale per la
          finanza locale operante presso il Ministero dell'interno  e
          di  altri  organismi o commissioni istituiti o da istituire
          presso singole amministrazioni, che  esercitano  competenze
          connesse   a   quelle  esercitate  dal  Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  da  individuarsi   con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il
          Ministro competente.
          L'onere  derivante dall'attuazione del presente articolo fa
          carico al capitolo 2001 dello  stato  di  previsione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1985 ed ai
          corrispondenti capitoli per gli anni successivi".