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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
Testo in vigore dal:  19-12-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

1. La tabella A dell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è modificata, per quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale.(5)(6)(7)(8)
((10))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera d)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1,del medesimo D.lgs. 351/1999.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 2 aprile 2002, n. 60 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che "Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti:
[..]
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I, II, III e IV;"
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) che è abrogato "il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.