DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 12-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 87 
                         Plusvalenze esenti 
 
  1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in  quanto
esenti nella misura del 95 per  cento  le  plusvalenze  realizzate  e
determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,  relativamente
ad azioni o quote di partecipazioni  in  societa'  ed  enti  indicati
nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle  stesse
equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate  da
titoli, con i seguenti requisiti: (122) (133) 
    a) ininterrotto possesso dal primo  giorno  del  dodicesimo  mese
precedente quello  dell'avvenuta  cessione  considerando  cedute  per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; (122) 
    b)  classificazione  nella   categoria   delle   immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
    ((c) residenza  fiscale  o  localizzazione  dell'impresa  o  ente
partecipato in Stati o territori diversi da quelli a  regime  fiscale
privilegiato individuati in  base  ai  criteri  di  cui  all'articolo
47-bis, comma 1,  o,  alternativamente,  la  dimostrazione,  anche  a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui  allo  stesso  articolo
47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui  al  comma
2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda
far valere la sussistenza di tale  ultima  condizione  ma  non  abbia
presentato  la  predetta  istanza  di  interpello  ovvero,   avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione  di
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in  imprese  o
enti residenti o localizzati in Stati o territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in  base  ai  criteri  di  cui  all'articolo
47-bis, comma  1,  deve  essere  segnalata  nella  dichiarazione  dei
redditi  da  parte  del  socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica  la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della  presente
lettera,  la  condizione  indicata  nell'articolo  47-bis,  comma  2,
lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo
di possesso; tuttavia, per i rapporti  detenuti  da  piu'  di  cinque
periodi  di  imposta  e  oggetto  di  realizzo  con  controparti  non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'  sufficiente  che
tale condizione sussista, ininterrottamente,  per  i  cinque  periodi
d'imposta anteriori  al  realizzo  stesso.  Ai  fini  del  precedente
periodo si considerano appartenenti allo  stesso  gruppo  i  soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali  sussiste  un
rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo  167  ovvero
che, ai sensi  del  medesimo  comma  2,  sono  sottoposti  al  comune
controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel  territorio
dello Stato,)); (172) ((192)) 
    d) esercizio da parte della societa'  partecipata  di  un'impresa
commerciale secondo la definizione  di  cui  all'articolo  55.  Senza
possibilita' di prova contraria si presume che questo  requisito  non
sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui  valore
del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente
diretta l'attivita' dell'impresa, dagli  impianti  e  dai  fabbricati
utilizzati  direttamente  nell'esercizio  d'impresa.  Si  considerano
direttamente  utilizzati  nell'esercizio   d'impresa   gli   immobili
concessi in locazione finanziaria e i  terreni  su  cui  la  societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola. 
  1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria
delle immobilizzazioni finanziarie  e  di  quelle  appartenenti  alla
categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente  con
riferimento a ciascuna categoria. (123) 
  ((2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c),  deve  sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e  oggetto  di
realizzo con controparti non  appartenenti  allo  stesso  gruppo  del
dante  causa,  e'   sufficiente   che   tale   condizione   sussista,
ininterrottamente,  per  i  cinque  periodi  d'imposta  anteriori  al
realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si  considerano
appartenenti allo stesso gruppo  i  soggetti  residenti  o  meno  nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di  controllo
ai sensi del comma 2 dell'articolo  167  ovvero  che,  ai  sensi  del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune  controllo  da  parte  di
altro soggetto residente o non residente nel territorio dello  Stato.
Il  requisito  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  deve  sussistere
ininterrottamente, al momento del realizzo,  almeno  dall'inizio  del
terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.)) ((192)) 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni
ivi previste, alle plusvalenze  realizzate  e  determinate  ai  sensi
dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente  alle  partecipazioni
al capitale o al patrimonio, ai titoli e  agli  strumenti  finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2,  lettera  a)
ed ai contratti  di  cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b).
Concorrono in ogni caso alla  formazione  del  reddito  per  il  loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui  all'articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano  le  condizioni  di  cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (123) 
  4. Fermi rimanendo quelli di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  il
requisito di cui alla lettera d)  del  comma  1  non  rileva  per  le
partecipazioni in societa' i cui titoli sono  negoziati  nei  mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di  vendita  si  applica  l'esenzione  di  cui  ai  commi   1   e   3
indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla  predetta
lettera d). 
  5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'  consiste  in
via esclusiva  o  prevalente  nell'assunzione  di  partecipazioni,  i
requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle
societa' indirettamente  partecipate  e  si  verificano  quando  tali
requisiti   sussistono   nei   confronti   delle   partecipate    che
rappresentano la maggior parte  del  valore  del  patrimonio  sociale
della partecipante. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis. (123) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 NOVEMBRE 2005, N.247. (123) 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1  gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  er  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5, comma  3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le  cessioni
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha  effetto  per
le  plusvalenze  realizzate  a  decorrere   dal   periodo   d'imposta
successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2007;  resta  ferma
l'esenzione in misura  pari  all'84  per  cento  per  le  plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle  svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a  quello  in
corso al 1° gennaio 2004". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo  quanto  previsto  dal
comma  89,  a  decorrere  dal   periodo   di   imposta   che   inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  emanato  ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917;  fino  al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (192) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018,  nonche'
agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate  a  decorrere  dal
medesimo periodo di imposta.