DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 103 
                  Ammortamento dei beni immateriali 
 
  1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di  utilizzazione
di  opere  dell'ingegno,  dei  brevetti  industriali,  dei  processi,
formule e informazioni relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura  non
superiore al 50 per cento del costo; quelle  relative  al  costo  dei
marchi d'impresa sono  deducibili  in  misura  non  superiore  ad  un
diciottesimo del costo. (126) 
  2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione  e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di  utilizzazione  prevista  dal
contratto o dalla legge. 
  3. Le quote di  ammortamento  del  valore  di  avviamento  iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
diciottesimo del valore stesso. (122) 
  ((3-bis. Per i  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base  ai
principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
la deduzione del costo dei  marchi  d'impresa  e  dell'avviamento  e'
ammessa alle stesse  condizioni  e  con  gli  stessi  limiti  annuali
previsti dai commi 1 e 3, a  prescindere  dall'imputazione  al  conto
economico)). ((133)) 
  4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102. 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma
2) che "La disposizione del  comma  1  si  applica  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del  presente  decreto,  anche  con  riferimento  alle
residue quote di ammortamento del valore di  avviamento  iscritto  in
periodi di imposta precedenti". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 46)  che  "Le
disposizioni del comma  45  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  anche  per  le  quote  di  ammortamento  relative  ai  costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.