DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto 
 
  ((1. Per gli atti relativi a cessioni  di  beni  e  prestazioni  di
servizi  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta  si
applica in misura fissa.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto anche le  cessioni  e  le  prestazioni  tra  soggetti
partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e  le  prestazioni  per  le
quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972.  La  disposizione  del
periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei
numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo  comma  dell'articolo  10
del citato decreto n. 633 del  1972  e  alle  locazioni  di  immobili
esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo  10,  nonche'
alle cessioni di beni e alle  prestazioni  di  servizi  tra  soggetti
partecipanti a  un  gruppo  IVA  per  le  quali,  se  effettuate  nei
confronti  di  un  soggetto  non  partecipante  al  gruppo  IVA,   si
applicherebbero le suddette disposizioni)). ((68)) 
  ((1-bis. Sono soggette all'imposta  proporzionale  di  registro  le
locazioni di immobili  strumentali  di  cui  all'articolo  10,  primo
comma, numero 8), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  ancorche'  siano  imponibili  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto  ovvero  intervengano  tra  soggetti
partecipanti a un gruppo IVA)). ((68)) 
  2.  Per  le  operazioni  indicate  nell'art.  11  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  l'imposta  si
applica sulla cessione o prestazione  non  soggetta  all'imposta  sul
valore aggiunto. 
 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
166) che la presente modifica si applica a decorrere dal  1º  gennaio
2014. 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
84) che la presente modifica si applica dal 1°  gennaio  2016  al  31
dicembre 2020. 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30)
che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2018.