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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  3-5-2015
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Art. 7-septies

Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; (139)
h)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42))
;
((154))
i)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42))
;
((154))
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

(129)
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AGGIORNAMENTO (129)

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto con (l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010".
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AGGIORNAMENTO (139)

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (154)

Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".