DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 3-5-2015
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 7-septies. 
(Territorialita' - Disposizioni  relative  a  talune  prestazioni  di
servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita'). 
 
  1. In deroga a  quanto  stabilito  dall'articolo  7-ter,  comma  1,
lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello  Stato
le seguenti prestazioni di servizi, quando sono  rese  a  committenti
non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita': 
    a) le prestazioni di  servizi  di  cui  all'articolo  3,  secondo
comma, numero 2); 
    b) le prestazioni pubblicitarie; 
    c) le prestazioni di consulenza e  assistenza  tecnica  o  legale
nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; 
    d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,  comprese
le  operazioni  di  riassicurazione  ed  escluse  le   locazioni   di
casseforti; 
    e) la messa a disposizione del personale; 
    f) le prestazioni derivanti  da  contratti  di  locazione,  anche
finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali  diversi  dai
mezzi di trasporto; 
    g) la concessione dell'accesso  a  un  sistema  di  gas  naturale
situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa  a  un  tale
sistema,  al   sistema   dell'energia   elettrica,   alle   reti   di
riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri
servizi direttamente collegati; (139) 
    h) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42)); ((154)) 
    i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42)); ((154)) 
    l)  le  prestazioni  di  servizi  inerenti  all'obbligo  di   non
esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o  un  diritto  di
cui alle lettere precedenti. 
 
                                                                (129) 
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AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto con (l'art. 5,  comma
1) che "Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  con  esclusione  di
quelle  di  cui  al  comma  1,  lettere  t)  ed  u),  quelle  di  cui
all'articolo  2  e  all'articolo  4  si  applicano  alle   operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010". 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (154) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma  1)
che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".