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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. 210

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1988)
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Testo in vigore dal:  9-6-1984

Art. 11

Diritto di informazione


Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di contribuire a migliorare l'organizzazione del lavoro, la funzionalità e l'efficacia dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione assicurerà alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello di strutture centrali e periferiche, una tempestiva informazione sugli atti amministrativi relativi a:
a) programmi di investimento ordinari e straordinari, annuali e pluriennali, suddivisi per settori ed ambiti territoriali;
b) programmazione degli interventi diretti a fronteggiare casi d'urgenza;
c) strutture e sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sulla loro efficienza a livello centrale e periferico, sulla eventuale soppressione o nuova apertura di sedi e la loro dislocazione territoriale;
d) programmazione dei servizi e organizzazione del lavoro;
e) politica e gestione del personale, per quanto attiene a mobilità, organici, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale, turnazione, ripartizione funzionale nel territorio, sicurezza ed ambiente di lavoro, mense, servizi sociali e assistenziali;
f) piani di meccanizzazione e modifiche tecnologiche.
Analoghe informazioni saranno fornite a livello decentrato, nell'ambito delle rispettive competenze.
La periodicità, di norma, deve intendersi semestrale, comunque le informazioni saranno fornite ogni qualvolta l'amministrazione lo ritenga opportuno.