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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. 210

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1988)
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Testo in vigore dal:  9-6-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale, all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983, relativo ai rinnovi contrattuali del personale dell'Amministrazione dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e del bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1984, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 14 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL;
Visto che, in relazione alle riserve formulate dalla Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, il Consiglio dei Ministri ha altresì deliberato di autorizzare l'integrazione della citata ipotesi di accordo per quanto concerne la riduzione dell'orario di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione


Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dipendente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei dirigenti.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo 1 gennaio 1982-31 dicembre 1984.
Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.