stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2018)
Testo in vigore dal:  16-3-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.
Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
((I magistrati della sezione autonoma sono per la metà nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni;
b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, o con qualifica equiparata;
c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non più iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica.))
((COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 236))
.
((COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 236))
.