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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2018)
Testo in vigore dal: 3-2-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 107, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1973; 
  Sentite le commissioni  paritetiche  per  le  norme  di  attuazione
previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 1984; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e  per  la  funzione
pubblica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il tribunale regionale di giustizia  amministrativa  istituito  con
l'art.  90  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto   Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,  ha  sede  a  Trento.  La  sua  circoscrizione  comprende  la
provincia di Trento. 
  Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la  qualifica
di presidente e cinque con la qualifica di consigliere  di  tribunale
amministrativo regionale. 
  Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al
((. . .)) successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale
di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa. ((Essi  durano  in  carica
nove anni e non possono essere nuovamente designati)). Gli stessi non
possono essere trasferiti ad altra sede  e  nei  loro  confronti  non
trova applicazione il disposto dell'art. 19  della  legge  27  aprile
1982, n. 186. Per il periodo di durata  in  carica  ai  predetti  due
magistrati  si  applicano  le  norme  sullo  stato  giuridico  e  sul
trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali. 
  Il  collegio  giudicante  e'  composto  del  presidente  e  di  due
consiglieri,  dei  quali  uno  tra  quelli  nominati  ai  sensi   del
precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni
caso da un magistrato di carriera. 
  Per  l'assolvimento  delle  funzioni  del  tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A,  allegata
alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unita' nella
qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.