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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 346

Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1987)
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Testo in vigore dal:  21-7-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante nuove disposizioni circa la composizione della delegazione di parte pubblica e norme per la definizione delle esigenze organizzative degli enti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509, recanti disposizioni circa la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);
Verificate le compatibilità finanziarie degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al presente decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, relativa (previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella relativa delegazione) alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 9 aprile 1983 fra la delegazione della pubblica amministrazione costituita ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai predetti enti;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nel testo annesso al presente decreto.
La spesa relativa all'applicazione del presente decreto è valutata in lire 99,3 miliardi per l'anno 1983, in lire 193 miliardi per l'anno 1984 ed in lire 270,4 miliardi per l'anno 1985; ad essa provvedono gli enti pubblici all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi enti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1983

PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - GORIA - BODRATO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 2.