LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
Testo in vigore dal: 3-4-1975
                              Art. 28.
                         (Accordi sindacali)

  Alle  trattative  fra la delegazione degli enti e le organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   su  base  nazionale  dei
lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.
  L'ipotesi  di  accordo raggiunta e' comunicata, entro 15 giorni, al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri e ai Ministri per il lavoro e
la previdenza sociale e per il tesoro.
  Entro  lo  stesso  termine le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi  di  accordo o non rappresentate nella delegazione delle
organizzazioni  sindacali  di cui al primo comma, possono trasmettere
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per il lavoro
e  la  previdenza  sociale e per il tesoro le loro osservazioni sulla
materia dell'ipotesi di accordo sindacale.
  Entro  i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva
la    disciplina   contenuta   nell'ipotesi   di   accordo   o   nega
l'approvazione.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'  emanata la disciplina
contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno
successivo  a  quello  della pubblicazione del relativo decreto nella
Gazzetta Ufficiale e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione
del decreto che approva la nuova disciplina.