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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 741

Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2018)
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Testo in vigore dal:  15-10-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 75/324 del 20 maggio 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori di aerosol;
Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Ai fini del presente decreto, per generatore aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra polvere o allo stato liquido.