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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  17-11-2018
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Art. 69

Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari
((con qualifica fino a vice questore))
.
La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.