DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 30-11-1980
                              Art. 93.

  Il  direttore  o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata
comunicazione  telegrafica  al  competente  ufficio  della M.C.T.C. e
della   regione  degli  incidenti  interessanti  la  sicurezza  o  la
regolarita' dell'esercizio.
  Entro  cinque  giorni  dall'accaduto il direttore o il responsabile
dell'esercizio  deve inviare agli uffici indicati al precedente comma
un   rapporto   sull'incidente,  con  indicazione  dei  provvedimenti
eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.
  Per  gli  incidenti  dai  quali  siano derivati danni alle persone,
entro  i  successivi  cinque  giorni  il  direttore o il responsabile
dell'esercizio  deve  i  disporre  l'espletamento  di  una inchiesta,
invitando  ad  intervenirvi  il  competente  ufficio della M.C.T.C. e
della regione.
  In  caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i
competenti  uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il
responsabile  dell'esercizio  ad  espletare  la  relativa  inchiesta,
qualora la natura o le modalita' dell'incidente stesso coinvolgano la
sicurezza dell'esercizio.
  Le  risultanze  delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte
di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate
al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.
  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel presente
articolo e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso
di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.