DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 30-11-1980
                              Art. 39.

  E'  vietato  installare  e  mantenere su fabbricati, su strade e su
opere  varie,  sorgenti  luminose  colorate  o  bianche  abbaglianti,
visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici
delle  F.S.,  per  le  ferrovie  dello  Stato,  e  della M.C.T.C., su
segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione,
possono  confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la
esatta valutazione.
  Le  sorgenti  luminose,  per  le  quali  i  predetti organi tecnici
dichiarino,  in qualunque momento, la necessita' di rimozione, devono
essere   eliminate   entro   sessanta  giorni  dalla  notifica  della
comunicazione,  salvo  i  termini piu' brevi che potranno di volta in
volta   essere  stabiliti  nei  casi  di  particolare  pericolosita'.
Destinatari  della  notifica  possono  essere  indifferentemente  gli
utenti  delle  sorgenti,  i proprietari degli immobili sui quali sono
state  collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a
provvedere alla rimozione.
  I  trasgressori  alla  disposizione di cui al comma precedente sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
  Indipendentemente  dalla  sanzione,  decorsi  inutilmente i termini
stabiliti   nel  secondo  comma,  la  rimozione  viene  disposta  con
ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute
per  la  rimozione  sono  poste  a  carico dei trasgressori stessi ed
eventualmente  recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione
forzata  con  l'osservanza  delle  norme  del regio decreto 14 aprile
1910,  n.  639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva
contenute nel codice di procedura civile.
  Se  le  sorgenti  luminose  in  questione  sono  situate  su strade
pubbliche  perche'  predisposte per la pubblica illuminazione o quali
segnali  luminosi  di  circolazione,  prima  di provvedere a diffide,
devono  essere  presi  accordi in merito con l'amministrazione cui la
strada appartiene.