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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1980, n. 896

Modificazioni agli articoli 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 133 e 134 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni.

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Testo in vigore dal:  29-4-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta dei Ministri di grazia e giustizia e della marina mercantile, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1



Gli articoli 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 133, 134, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 99 - (Navi destinate al pilotaggio e uso eventuale di altri mezzi). - Per l'esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.

Art. 101 - (Poteri del comandante del porto). - I piloti, nell'esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo in conformità al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.
Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all'espletamento del servizio.
Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.
Il comandante del porto può, nell'interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall'assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all'estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.

Art. 102 - (Concorso). - L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per concorso per titoli ed esami.
Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:
1) il titolo di capitano di lungo corso;
2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;
3) sette anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno cinque anni di navigazione come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 3.000 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 750 tonnellate. Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.
Per le corporazioni di 1ª categoria almeno due anni della navigazione richiesta devono essere effettuati come primo ufficiale su navi mercantili oppure come ufficiale in seconda su navi militari.
Tale periodo si riduce ad un anno per le corporazioni di seconda categoria;
4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103.
Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione;
6) buona condotta morale e civile.
Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.
I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentita la corporazione.

Art. 104 - (Bando di concorso). - Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.
Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell'esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti anche prima che si siano resi vacanti i relativi posti.
La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta:
dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento);
dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione;
da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.
Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all'articolo 106, la commissione è integrata da un professore abilitato all'insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato.
Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.

Art. 105 - (Titoli). - Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:
1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento;
2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento;
3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 116;
4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;
5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;
6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.
Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.
Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.
Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.
Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti i per anno.
Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.
Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota - parte.
La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

Art. 106 - (Prove di esame). - I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto e relativi all'attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.
I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingua inglese.
Per l'esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.
Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto.

Art. 107 - (Classifica dei candidati). - I concorrenti che abbiano conseguito nell'esame orale di cui al primo comma dell'articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati, a norma dell'art. 105 e dell'art. 106, per l'età dei concorrenti diminuita di 18.
I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

Art. 108 - (Procedimento per la nomina a pilota effettivo). - I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.
I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.
Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.
Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro della marina mercantile.
La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:
dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);
dal capo pilota;
da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.
Le modalità della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota.
Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all'aspirante.
Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.
L'aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.
Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l'attività di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Art. 110 - (Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi). - I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.
L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecipare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.
Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.
Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.

Art. 111 - (Sospensione e decadenza della nomina). - La nomina dell'aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.
Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.
L'aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.
Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120.
Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.

Art. 112 - (Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio). - Le navi di comproprietà dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120.
La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettivi.

Art. 113 - (Nomina del capo pilota e dei sottocapi). - In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.
Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.
I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.
Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell'anzianità.
Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.
Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
I capi e i sottocapi piloti già nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118.

Art. 114 - (Attribuzioni del capo pilota). - Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorità marittima.
Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.
Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti.
Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.
Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

Art. 115 - (Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale) - In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del Ministro della marina mercantile, salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'art. 1254 del codice.
Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all'art. 1263 del codice.

Art. 116 - (Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio).
- Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.
La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti.
In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 105.

Art. 120 - (Ripartizione dei compensi). - L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'art. 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per infermità, o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell'art. 101.
Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento della corporazione e gli oneri sociali.
Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.
Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 121 - (Quota dei piloti in servizio). - Il capo e i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente duecentoventicinque quote e di centododici quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote.
I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell'art. 116, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi; altrimenti l'intera quota.
I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.
Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma dell'articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che hanno
effettivamente prestato servizio

Art. 122 - (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro). - Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre.
Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell'infermità partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
In caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalità di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.

Art. 123 - (Partecipazione delle vedove e degli orfani). - La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o più.
La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze.
Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.
Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio.
La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e terzo comma.
Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo è corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.
Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.

Art. 124 - (Assegni a carico dei marittimi autorizzati). - Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.
Art. 126 - (Segnali della nave da pilotare). - La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti:
1) di giorno:
a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco;
b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota.
2) di notte:
a) fare il segnale G del codice internazionale;
b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti;
c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.
È consentito, sia nelle ore diurne che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico.

Art. 130 - (Compenso in caso di mancata prestazione). - Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo.
Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da metà importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.

Art. 133 - (Compensi particolari). - Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:
a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse;
b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.
Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.
Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.
Nel caso di cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.

Art. 134 - (Aumento del compenso). - Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali.