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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1980, n. 896

Modificazioni agli articoli 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 133 e 134 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni.

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Testo in vigore dal: 29-4-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il proprio decreto 15 febbraio 1952,  n.  328,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  approva  il  regolamento   per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima); 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri: 
 
  Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia  e  della  marina
mercantile, di concerto con i Ministri della difesa,  dei  trasporti,
della sanita', del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111,  112,
113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 133, 134,  del
regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione
(navigazione marittima) approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sono sostituiti dai seguenti: 
 
  Art. 99 - (Navi destinate al pilotaggio e uso  eventuale  di  altri
mezzi).  -  Per  l'esplicazione  del  servizio  di  pilotaggio   ogni
corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110,  di  navi
determinate  nel  numero,  nel  tipo  e  nelle  caratteristiche   dai
regolamenti locali di pilotaggio. 
  In caso di necessita' e in via temporanea il comandante  del  porto
puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro
mezzo idoneo in locazione. 
 
  Art.  101  -  (Poteri  del  comandante  del  porto).  -  I  piloti,
nell'esercizio della loro attivita', sono sottoposti alla  disciplina
del comandante del porto e devono essere provvisti di  un  distintivo
in  conformita'  al  modello  stabilito  dal  Ministro  della  marina
mercantile. 
  Essi  devono  avere  la  residenza  nel  luogo  dove  ha  sede   la
corporazione; il comandante del porto puo' autorizzare  la  residenza
in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di  ostacolo
all'espletamento del servizio. 
  Il comandante del porto puo' servirsi gratuitamente dell'opera  dei
piloti per quanto concerne il servizio tecnico del  porto.  Tuttavia,
quando  si   tratti   di   prestazioni   di   pilotaggio   effettuato
nell'interesse della nave,  anche  se  disposte  dal  comandante  del
porto, e' dovuto il compenso fissato dalle tariffe. 
  Il  comandante  del  porto  puo',  nell'interesse   del   servizio,
autorizzare  uno  o   piu'   piloti   scelti   dall'assemblea   della
corporazione a partecipare in Italia e all'estero a corsi di  studio,
aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo  di  assenza
per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti  gli
effetti. Le relative spese di partecipazione,  se  non  sostenute  da
terzi, sono a carico della corporazione. 
 
  Art. 102 - (Concorso). - L'ammissione nella corporazione dei piloti
avviene per concorso per titoli ed esami. 
  Puo' partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti: 
    1) il titolo di capitano di lungo corso; 
    2) eta' non inferiore a ventotto e non superiore  a  trentacinque
anni; 
    3) sette anni di navigazione  in  servizio  di  coperta  su  navi
nazionali, di cui almeno cinque anni di navigazione come ufficiale di
coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore  alle  3.000
tonnellate oppure come ufficiale di  vascello  su  navi  militari  di
dislocamento non inferiore alle 750  tonnellate.  Non  e'  valida  la
navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali. 
  Per  le  corporazioni  di  1ª  categoria  almeno  due  anni   della
navigazione richiesta devono essere effettuati come  primo  ufficiale
su navi mercantili oppure come ufficiale in seconda su navi militari. 
Tale periodo si riduce ad un anno  per  le  corporazioni  di  seconda
categoria; 
  4)  possesso  di  requisiti  fisici  e   psichici   necessari   per
l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della
commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103. 
  Tali requisiti saranno stabiliti con  decreto  del  Ministro  della
sanita', di concerto con il Ministro della marina mercantile; 
  5)  nessuna  condanna  per  reati  dai  quali   sia   derivata   la
interdizione dai titoli o dalla professione marittima per  oltre  due
anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione; 
  6) buona condotta morale e civile. 
  Nel caso che il concorso per l'ammissione in  una  corporazione  di
piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile potra'
autorizzare il capo  del  compartimento  a  conferire  l'incarico  di
pilotaggio, per tutti o parte dei  posti  vacanti,  a  marittimi  che
siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e  6)
del presente articolo. 
  I marittimi di cui al precedente comma, i  quali  abbiano  prestato
cinque anni di lodevole servizio,  potranno  essere  nominati  piloti
effettivi  con  provvedimento  del  capo  del  compartimento   previa
autorizzazione del  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita  la
corporazione. 
 
  Art. 104 - (Bando di concorso). - Il concorso e'  bandito,  sentita
la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del
compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa
e nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessita' di
coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio. 
  Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali
interessate, il concorso puo' essere bandito  inoltre  in  previsione
dell'esonero di piloti in data certa,  da  verificarsi  comunque  non
oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono  essere
assunti anche prima che si siano resi vacanti i relativi posti. 
  La  commissione  esaminatrice,  che  e'  nominata   dal   direttore
marittimo su proposta del capo del compartimento, e' composta: 
    dal capo del compartimento marittimo, ovvero  dal  comandante  in
seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in
caso di  impedimento,  il  presidente  e'  prescelto  tra  gli  altri
ufficiali del compartimento); 
    dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota  appartenente  alla
corporazione alla quale si riferisce il  concorso,  oppure  ad  altra
corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di
nuova istituzione; 
    da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota  appartenente  ad
altra corporazione della stessa categoria di quella per la  quale  si
svolge il concorso. 
  Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all'articolo 106, la
commissione e' integrata da un professore abilitato  all'insegnamento
della lingua stessa nelle scuole di Stato. 
  Tutte  le  spese  concernenti  il  concorso  sono  a  carico  della
corporazione interessata. 
 
  Art. 105 - (Titoli). -  Costituiscono  titoli  da  valutarsi  dalla
commissione esaminatrice: 
    1) il periodo di comando su navi mercantili  superiori  a  10.000
t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento; 
    2) il periodo di comando  su  navi  mercantili  superiori  a  500
t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento; 
    3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra
corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto  dal  terzo  comma
dell'art. 116; 
    4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di  coperta  su
navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure  come  ufficiale  in
seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento; 
    5) il periodo di navigazione  in  servizio  di  coperta  su  navi
mercantili  superiori  alle  500  t.s.l.  oppure  su  navi   militari
superiori alle 300 t. di dislocamento; 
    6) la  media  dei  voti  riportati  nei  due  esami  relativi  al
conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano  di
lungo corso. 
  Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno. 
  Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno. 
  Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.
  Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti i per anno. 
  Al titolo di cui al n. 6) e' assegnato il  punteggio  della  media,
espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati. 
  Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota - parte. 
  La navigazione da prendere in considerazione ai fini del  punteggio
da assegnare ai titoli di cui sopra e' solo quella eseguita  su  navi
nazionali. 
 
  Art. 106 -  (Prove  di  esame).  -  I  candidati  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 102 sono sottoposti ad un  esame  orale  su
argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con  proprio
decreto e relativi all'attivita' ed alla normativa  del  servizio  di
pilotaggio delle navi nei porti nazionali. 
  I candidati sono sottoposti anche ad una  prova  orale  diretta  ad
accertare la conoscenza pratico-professionale della lingua inglese. 
  Per l'esame di cui al primo comma ogni  componente  la  commissione
dispone di dieci voti. 
  Per la prova  di  cui  al  secondo  comma  la  commissione  esprime
unicamente un giudizio di idoneita' senza alcun voto. 
 
  Art. 107 - (Classifica dei candidati). - I concorrenti che  abbiano
conseguito nell'esame orale  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo
precedente una votazione media non inferiore  a  sei  e  che  abbiano
superato la prova di idoneita' di cui al secondo comma  dello  stesso
articolo, sono classificati con  graduatoria  in  base  ai  quozienti
ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati,  a  norma  dell'art.
105 e dell'art. 106, per l'eta' dei concorrenti diminuita di 18. 
  I risultati  del  concorso  devono  constare  da  processo  verbale
sottoscritto da tutti i membri della commissione. 
  Il direttore marittimo competente per territorio,  riconosciuta  la
regolarita' del procedimento del concorso, approva, sotto  condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione  nella  corporazione
dei piloti,  la  graduatoria  di  merito  dei  concorrenti  risultati
idonei. 
 
  Art. 108 - (Procedimento per la nomina a  pilota  effettivo).  -  I
vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono  nominati
dal capo del compartimento aspiranti piloti  e  sono  muniti  di  una
licenza provvisoria. 
  I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione,  entro
dodici mesi  dalla  data  di  approvazione  della  graduatoria,  sono
coperti, qualora ne sussista la necessita',  dai  concorrenti  idonei
secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
  Gli aspiranti assistono i  piloti  effettivi  nell'esercizio  della
loro attivita' professionale e possono  pilotare  soltanto  sotto  la
responsabilita' di un pilota effettivo. 
  Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad  una  prova
pratica di idoneita' alla manovra e di conoscenza  del  porto,  della
rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per
un raggio di venti miglia. 
  Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento puo'
ridurre tale periodo a sei  mesi  previa  approvazione  del  Ministro
della marina mercantile. 
  La prova e' sostenuta davanti ad una commissione composta: 
    dal capo del compartimento marittimo, ovvero  dal  comandante  in
seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in
caso di impedimento, il presidente e' prescelto tra gli ufficiali del
compartimento); 
    dal capo pilota; 
    da un capitano di lungo corso che  abbia  almeno  dieci  anni  di
comando  designato  congiuntamente   dalle   associazioni   sindacali
armatoriali a carattere nazionale. 
  Le modalita' della prova sono stabilite dal capo del  compartimento
d'accordo con il capo pilota. 
  Dell'esito favorevole della prova il  capo  del  compartimento  da'
comunicazione scritta all'aspirante. 
  Gli aspiranti che non sono  ritenuti  idonei  sono  definitivamente
esonerati con provvedimento del capo del compartimento. 
  L'aspirante nominato pilota effettivo e' iscritto nel registro  dei
piloti e  munito  di  una  licenza  definitiva  conforme  al  modello
stabilito dal Ministro della marina mercantile. 
  Il pilota, per tutto  il  tempo  in  cui  esercita  l'attivita'  di
pilotaggio, conserva l'iscrizione  nelle  matricole  della  gente  di
mare. 
 
  Art. 110 - (Cauzione e comproprieta' dei  piloti  effettivi).  -  I
piloti  effettivi  devono  provvedere  la  corporazione  delle   navi
previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente  indicati  dai
regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche  in  titoli
di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi. 
  L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre  al  versamento  della
cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e  degli
altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a
tal fine, una somma equivalente al valore, al momento  della  nomina,
di una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata in  base
al numero dei piloti effettivi. 
  Il valore  della  quota,  al  momento  della  nomina  ad  effettivo
dell'aspirante pilota, e' accertato, in caso di disaccordo,  mediante
perizia da eseguire a spese della corporazione. 
  Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprieta'  dei
piloti effettivi, oltre al consenso di  tutti  i  comproprietari,  e'
necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento. 
 
  Art. 111 - (Sospensione e decadenza  della  nomina).  -  La  nomina
dell'aspirante pilota a effettivo e' sospesa  fino  alla  prestazione
della cauzione. 
  Egli decade dal  diritto  alla  nomina  se  non  adempie  all'onere
predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma
dell'art. 108  ed  e'  definitivamente  esonerato  dal  servizio  con
provvedimento del capo del compartimento. 
  L'aspirante pilota nominato effettivo dovra' altresi' provvedere al
pagamento del valore della quota di comproprieta', entro  un  periodo
di tempo non superiore ai due anni. 
  Fino a che il pilota non avra' provveduto al  pagamento  della  sua
quota di comproprieta' non avra'  diritto  al  corrispettivo  per  il
godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120. 
  Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito e'  cancellato
dal registro con provvedimento del capo del compartimento. 
 
  Art.  112  -  (Armamento  delle  navi  addette   al   servizio   di
pilotaggio). - Le navi di comproprieta'  dei  piloti  effettivi  sono
armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e
di  riparazione  ed  alle  spese  di  gestione  si  provvede  con  la
detrazione delle somme occorrenti dai proventi  di  pilotaggio  prima
che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120. 
  La sostituzione del motore e' a carico dei soli piloti effettivi. 
 
  Art. 113 - (Nomina del capo pilota e  dei  sottocapi).  -  In  ogni
corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota  e,  per
le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti,  un  sottocapo
pilota e, per quelle  con  un  organico  superiore  a  20  piloti,  2
sottocapi piloti. 
  Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta  tra
i membri di una terna designata dall'assemblea dei  piloti  e  tenuto
conto  della  competenza  tecnica,  della  capacita'  direttiva,  dei
maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonche' del servizio prestato
nella corporazione in qualita' di pilota effettivo. 
  I membri della predetta terna sono prescelti  dalla  assemblea  dei
piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due  anni  di
anzianita' rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota. 
  Il  Ministro  della  marina  mercantile   puo'   autorizzare,   per
comprovate   esigenze   di   servizio,   la   deroga   al   requisito
dell'anzianita'. 
  Se l'organico della corporazione non consente  l'indicazione  della
suddetta terna ovvero l'assemblea dei  piloti  non  e'  in  grado  di
esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo  o
sottocapo  pilota  esclusivamente  sulla  base  dei  criteri  e   dei
requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma. 
  Il capo e i sottocapi  piloti  durano  in  carica  4  anni  e  sono
rieleggibili. 
  I capi e i sottocapi piloti gia' nominati all'atto della entrata in
vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al  momento
della loro  cancellazione  dal  registro  dei  piloti,  salvo  quanto
previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118. 
 
  Art. 114 - (Attribuzioni del capo pilota). - Il capo pilota  regola
il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le
istruzioni dell'autorita' marittima. 
  Egli deve mantenere integre le sue qualita' tecniche  tenendosi  in
esercizio. In caso di  necessita'  deve  partecipare  al  servizio  e
qualora  una   prestazione   di   pilotaggio   presenti   particolari
difficolta' e' tenuto a pilotare personalmente la nave. 
  Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti. 
  Unitamente a due piloti designati ogni  anno  dalla  assemblea  dei
piloti il capo pilota cura l'amministrazione  della  corporazione.  I
piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota. 
  Il  capo  pilota  e'  coadiuvato  dai  sottocapi  e   puo'   essere
sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo piu' anziano di eta' e,
in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto. 
 
  Art.  115  -  (Revoca  dell'incarico  di   capo   o   sottocapo   e
cancellazione del pilota  per  fatto  penale)  -  In  caso  di  gravi
mancanze o di comprovata incapacita', il capo o  i  sottocapi  piloti
possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del  Ministro
della  marina  mercantile,  salva  l'applicazione  delle  altre  pene
disciplinari previste dall'art. 1254 del codice. 
  Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato  per  alcuno
dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione  nelle
matricole della gente  di  mare  o  nel  registro  dei  piloti  viene
cancellato dal registro dei piloti con la procedura di  cui  all'art.
1263 del codice. 
 
  Art. 116  -  (Nomina  e  poteri  del  commissario  straordinario  e
assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio). 
- Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarita'
nel funzionamento della corporazione, puo' nominare, per  un  periodo
di  tempo  non  superiore  a  sei  mesi  prorogabile   in   caso   di
imprescindibili esigenze a un  anno,  un  commissario  straordinario,
fissando nel provvedimento di nomina  l'indennita'  che  deve  essere
corrisposta al commissario. Tale indennita' e' prelevata dai proventi
di pilotaggio. 
  La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del  capo  e
dei sottocapi piloti. 
  In caso di necessita' il  comandante  del  porto  ove  ha  sede  la
corporazione, puo'  autorizzare  il  capo  pilota  o  il  commissario
straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al
pilotaggio, con preferenza per  coloro  che  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 105. 
 
  Art. 120 - (Ripartizione dei compensi). -  L'ammontare  complessivo
dei compensi riscossi,  compresi  quelli  di  cui  all'art.  133,  e'
mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione
fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione
dei piloti che  siano  assenti  per  qualsiasi  causa  diversa  dalla
licenza per ferie o per infermita', o per partecipazione a  corsi  di
cui al quarto comma dell'art. 101. 
  Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono  dai  compensi,
di cui al comma precedente, le  spese  previste  dal  presente  capo,
nonche' tutte le altre che siano  necessarie  al  buon  funzionamento
della corporazione e gli oneri sociali. 
  Qualora la proprieta' dei mezzi nautici appartenga in  tutto  o  in
parte ai piloti la corporazione,  nella  ripartizione  dei  proventi,
stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile,
una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei  mezzi
stessi. 
  Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun  esercizio  finanziario
la corporazione e' tenuta a presentare al  comandante  del  porto  il
rendiconto annuale della contabilita' e ripartizione dei proventi. Il
comandante del  porto,  qualora  ne  ravvisi  la  necessita',  potra'
procedere  agli  opportuni   controlli,   avvalendosi   eventualmente
dell'opera di un  esperto  il  cui  compenso  sara'  a  carico  della
corporazione stessa. 
  L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
 
  Art. 121 - (Quota dei piloti in servizio). - Il capo e i  sottocapi
piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei  proventi
in ragione rispettivamente duecentoventicinque quote e di centododici
quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento  quote,
gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote. 
  I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo  comma
dell'art.  116,  se  concorrono   con   i   piloti   effettivi   alla
ripartizione, percepiscono meta'  della  quota  spettante  a  questi;
altrimenti l'intera quota. 
  I piloti infermi partecipano, nei primi sei  mesi,  in  ragione  di
cento quote e per i mesi successivi fino alla data  di  cancellazione
dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli  aspiranti
piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta  e  trenta
quote. 
  Quando vi  sia  qualche  pilota  che,  per  qualsiasi  ragione  non
partecipi alla ripartizione a norma  del  primo  comma  dell'articolo
precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che hanno 
effettivamente prestato servizio 
 
  Art. 122 - (Quote spettanti ai piloti cancellati dal  registro).  -
Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso  di  dimissioni,
partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per  ogni
anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio,  con  un
massimo, in ogni caso, di cinquanta quote. 
  Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come
un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre. 
  Il pilota cancellato dal  registro  per  causa  diversa  da  quella
dell'infermita' partecipa alla ripartizione dei proventi, di  cui  al
comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo  anno  di
eta'. 
  In caso di invalidita' assoluta e permanente verificatasi per causa
di servizio accertata con le modalita' di cui all'art. 103, il pilota
partecipa alla ripartizione in  ragione  di  tante  quote  quante  ne
avrebbe  maturate  all'atto  del  raggiungimento  dell'eta'  per   il
collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote. 
 
  Art. 123 - (Partecipazione delle  vedove  e  degli  orfani).  -  La
vedova  del  pilota  partecipa  alla  ripartizione  in   ragione   di
cinquanta, cinquantacinque  o  sessanta  centesimi  delle  quote  che
sarebbero spettate al pilota se fosse  stato  cancellato  al  momento
della morte, oppure di quelle dovute al  pilota  pensionato,  secondo
che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia  uno  solo,  ovvero  ne
abbia due o piu'. 
  La vedova del pilota non  ha  diritto  alla  partecipazione  se  il
matrimonio fu contratto non piu'  di  due  anni  prima  della  morte,
sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento
della morte si trovava legalmente separata o divorziata per  causa  a
lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa
a nuove nozze. 
  Gli  orfani  minorenni  del  pilota  partecipano  in   ragione   di
cinquanta, cinquantacinque  o  sessanta  centesimi  delle  quote  che
sarebbero spettate al pilota se fosse  stato  cancellato  al  momento
della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o piu'. 
  Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel
caso di inabilita' assoluta al lavoro. Gli orfani  minorenni  perdono
il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio. 
  La vedova e gli orfani, qualora la morte del  pilota  sia  avvenuta
per infortunio sul  lavoro,  partecipano  in  ragione  di  cinquanta,
cinquantacinque  o  sessanta  centesimi  delle  quote  che  sarebbero
spettate al pilota se al momento della morte  fosse  stato  esonerato
per causa di servizio, secondo le  modalita'  stabilite  al  primo  e
terzo comma. 
  Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a  pensione,  ma
il padre di oltre 65 anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro e
risulta che il pilota  era  l'unico  o  il  principale  e  necessario
sostegno del padre, a quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che
sarebbe spettata alla vedova. 
  Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di  eta'
o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o
divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che  il  pilota
era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre. 
 
  Art. 124 - (Assegni a carico dei marittimi autorizzati). -  Qualora
venga soppressa  una  corporazione  di  piloti  sulla  quale  gravino
assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e  figli,  o
dei genitori, i  marittimi  autorizzati  a  norma  dell'art.  96  del
codice, sono tenuti, sotto la vigilanza  del  comandante  del  porto,
alla corresponsione di tali  assegni,  sulla  base  dei  compensi  di
pilotaggio riscossi. 
  Art. 126 - (Segnali della nave da pilotare). - La nave che  intende
chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti: 
    1) di giorno: 
      a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco; 
      b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si
chiede il pilota. 
    2) di notte: 
      a) fare il segnale G del codice internazionale; 
      b) bruciare la luce pirotecnica comunemente  chiamata  "fontana
bianca" ogni quindici minuti; 
      c) mostrare, appena al disopra del bordo,  una  luce  brillante
bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra
un periodo e l'altro. 
    E' consentito, sia nelle ore diurne  che  notturne,  chiamare  il
pilota tramite contatto radiotelefonico. 
 
  Art. 130 - (Compenso in caso di mancata prestazione). - Sempre  che
il  pilota  si  sia  diretto  verso  la  nave  che  ha  richiesto  il
pilotaggio, e' dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa
dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo. 
  Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso
spettante  che  dovra'  essere  uguale  all'importo  di  una  normale
prestazione nel caso  di  mancato  arrivo  o  entrata  della  nave  e
variare, a seconda della particolare situazione corografica, da meta'
importo all'intero importo di una normale  prestazione  nel  caso  di
mancata partenza o movimento. 
 
  Art. 133 - (Compensi  particolari).  -  Le  tariffe  di  pilotaggio
debbono determinare altresi' la  misura  del  compenso  nei  seguenti
casi: 
    a) quando il pilota debba rimanere a bordo della  nave  pilotata,
per circostanze a  lui  non  imputabili,  per  un  periodo  di  tempo
superiore a quello occorrente per  la  normale  prestazione,  la  cui
durata sara' indicata nelle tariffe stesse; 
    b) quando al pilota  venga  richiesto  di  condurre  la  nave  in
localita'   diversa   da   quelle   comprese   nella   circoscrizione
territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente. 
  Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a  bordo  si
protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese  della
nave, il trattamento di vitto e alloggio  riservato  agli  ufficiali.
Gli spetta altresi' il  trattamento  previsto  dal  comma  successivo
qualora debba sbarcare in altro porto. 
  Nel caso di cui alla lettera  b)  al  pilota  e'  dovuto  anche  il
rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede. 
 
  Art. 134 - (Aumento del  compenso).  -  Le  tariffe  di  pilotaggio
debbono  prevedere  anche  la  misura  dell'aumento  percentuale,  da
applicare sul compenso determinato in base alle tariffe  stesse,  nei
casi previsti da leggi e accordi sindacali.