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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 619

Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
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Testo in vigore dal:  18-8-1993
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Art. 17

Assegnazione del personale alle attività dell'istituto


Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, sulla base dei compiti previsti dal precedente articolo 3, i contingenti di personale della A.N.C.C. e dell'E.N.P.I. da comandare presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o da iscrivere nei ruoli regionali per essere assegnati ai servizi delle unità sanitarie locali ed in particolare ai servizi di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il personale degli enti di cui al primo comma del presente articolo ed il personale tecnico e sanitario centrale e periferico degli ispettorati del lavoro può presentare domanda di comando all'Istituto o di iscrizione nei ruoli regionali. (1)
I commissari liquidatori degli enti di cui al primo comma del presente articolo, seguendo criteri obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, provvedono entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto al comando del personale in relazione ai contingenti di cui al primo comma. Entro lo stesso periodo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al comando del personale di cui al secondo comma del presente articolo rispettivamente all'Istituto o alle unità sanitarie locali.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono trasferite, con decreto del Ministro della sanità, le unità funzionali dell'Istituto superiore di sanità che operano nei campi di attività di cui all'art. 3 del presente decreto, fatti salvi i diritti di opzione del personale comandato, conservando lo stato giuridico ed economico fino alla definizione dell'inquadramento del personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 aprile 1981, n.169 convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 332 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 luglio 1981".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."